Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L. n. 163/2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa orale abilitante.
In riferimento alle recenti modifiche apportate dai Decreti interministeriali n.554 del 06/06/2022, n.567 del 20/06/2022, n. 654 del 05/07/2022 ai percorsi di tirocinio e all’Esame di Stato, la Commissione paritetica OPL ha prodotto le Linee Guida tirocini post laurea in regime transitorio validi all’accesso alla Prova Orale Abilitante o Prova Pratica Valutativa, consultabili QUI.
Le linee guida riguardano coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti (LM-51 & 58/S).
NON riguardano coloro che conseguiranno la Laurea Abilitante (LM-51 abilitante) e tutti coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) per i quali le modalità di tirocinio e di accesso all’esame di Stato rimangono invariate per l’iscrizione all’Albo B.