D.I. n. 567 del 20/06/2022 - Art.2 - comma 1
Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 CFU, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.
Parte di queste attività è svolta presso strutture del sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN.
Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni convenzionati con le Università.
Il TPV ha durata complessiva di 750 ore.
Art. 2 - comma 2
[...] osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.
Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati dello psicologo e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
Art 2 - comma 3
In particolare il TPV prevede: - attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; - esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role-playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.