- Le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- tutti gli altri enti esterni accreditati con OPL e convenzionati con l'Università, se le strutture del punto precedente non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor;
- non possono essere SEDI di tirocinio i dipartimenti/laboratori universitari.