FAQ - Frequently Asked Questions
Linee guida Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) Laurea Abilitante
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- Categoria: Tirocinio Post Lauream (Albo A e Albo B)
- Ultima modifica il Venerdì, 05 Luglio 2024 10:40
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1) Che cos’è il TPV?
Secondo l’Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività̀ finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività̀ di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché́ le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.
In particolare, secondo l’art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022, il TPV deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:
b) alla valutazione del caso;
c) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
d) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
e) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
f) alla redazione di un report;
g)alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
h) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
i) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
j) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché́ dei loro possibili conflitti.
2) Quanto dura il TPV?
Le attività̀ di TPV sono svolte in contesti operativi per un numero di 20 CFU, pari a 500 ore complessive, da svolgere presso Enti esterni convenzionati. In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU da acquisite durante il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (10 cfu), gli studenti acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti, in aggiunta ai 20 CFU di TPV previsti nel corso di laurea magistrale. (1 cfu corrisponde a 25 ore di TPV).
3) Dove posso svolgere il TPV?
Gli enti dove svolgere il tirocinio devono essere ACCREDITATI da OPL (https://tirocini.opl.it/elenco.php) e CONVENZIONATI con l’Università di Pavia.
Gli enti presso cui svolgere il TPV già convenzionati con l’Università di Pavia sono visibili al seguente link
http://psicologia.unipv.it/consultazione.html?view=form
Si segnala che si stanno rinnovando le convenzioni secondo i Nuovi Decreti. Pertanto, nel file sono da considerarsi già idonei al TPV abilitante gli enti che hanno la dicitura “convenzione AGGIORNATA per TPV Abilitante”.
Una volta individuato l’ente in cui si vorrebbe svolgere il tirocinio, lo studente contatterà il referente tutor psicologo dell’ente per verificare la possibilità di svolgimento del tirocinio. Alcuni enti, in base alle loro disponibilità, fisseranno un colloquio conoscitivo e di selezione. Una volta superata la selezione, lo studente potrà concordare con il tutor dell’ente ospitante il progetto di tirocinio.
Nel caso in cui l’ente individuato per svolgere il TPV non fosse convenzionato con l’Università di Pavia, ma accreditato con l’OPL (gli enti accreditati sono presenti nel sito http: tirocini.opl.it), è possibile richiedere una nuova convenzione. Nel caso in cui l’ente non sia nemmeno accreditato con l’OPL, sarà necessario che l’ente faccia richiesta e abbia avuto l’accreditamento dall’OPL prima di procedere con la convenzione.
Lo studente dopo aver ottenuto disponibilità dall’ente per attivare la convenzione con l’Università di Pavia può mandare una e-mail all’Ufficio tirocinio (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) con la richiesta di attivare una nuova convenzione con il nuovo ente (nella e-mail indicare nell’Oggetto: Richiesta convenzione TPV Laurea Abilitante e nel testo specificare nome dell’ente e indirizzo e-mail dell’ente).
Le richieste di nuove convenzioni dovranno pervenire indicativamente due mesi prima dell’inizio del tirocinio per enti privati e almeno quattro mesi prima per enti pubblici. Si accoglieranno richieste di convenzioni anche tardive, ma dipenderà poi dall’ente riuscire o meno a svolgere la procedura di convenzionamento nei tempi previsti. In caso contrario l’inizio del tirocinio si posticiperà.
4) Cosa occorre per iniziare?
Una volta concordato l’avvio del tirocinio con il tutor dell’ente ospitante, è necessario procedere alla compilazione del progetto di tirocinio, scaricabile alla pagina....(in aggiornamento)
5) Posso svolgere il TPV all’estero?
Nel caso in cui si desideri svolgere il TPV presso enti esteri, lo studente deve individuare l’ente e prendere personalmente contatto con lo psicologo dell’ente per verificarne la disponibilità. Se l’ente non è convenzionato con l’Università di Pavia, lo studente deve inviare all’Ufficio Tirocini (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) nominativo e indirizzo mail di un referente/ufficio tirocini dell’ente estero da poter contattare per avviare l’iter di convenzione.
Contestualmente lo studente dovrà raccogliere i seguenti documenti ed inviarli via mail al Tutor di tirocinio Universitario (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e, per conoscenza, all’Ufficio Tirocini (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per una valutazione da parte della Commissione Tirocini:
· un certificato attestante il ruolo del tutor psicologo e le relative attività svolte presso l’ente (qualora nel Paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi: anno di iscrizione e numero di iscrizione);
· una espressa dichiarazione che il periodo di tirocinio non consisterà in un periodo di specializzazione, configurabile - ad esempio - come un master (questo in analogia con quanto stabilito a livello nazionale circa l’incompatibilità tra tirocinio e scuole di specializzazione in psicoterapia);
· una descrizione delle attività svolte dall’ente presso cui si svolgerà il tirocinio;
· una copia del CV del tutor psicologo; - un progetto personale di Tirocinio steso insieme al tutor psicologo.
Lo studente dovrà attendere la comunicazione dell’approvazione dei documenti da parte della Commissione Tirocini.
Una volta che l’ente è convenzionato con l’Università di Pavia e il tirocinante ha ricevuto una conferma di disponibilità da parte dell’ente ospitante, dovrà seguire la normale procedura di attivazione del tirocinio.
6) Come viene valutato il TPV?
Il nuovo Decreto Attuativo introduce la valutazione del TPV da parte del tutor dell’ente, attraverso la compilazione di un libretto, che verrà inviato allo studente prima dell’inizio del tirocinio, il quale, oltre ad attestare la frequenza del tirocinante, dovrà esprimere una valutazione d’idoneità. Nel caso in cui non venga conseguita tale idoneità, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.
Al termine delle ore, lo studente dovrà restituire tramite e-mail all’Ufficio Tirocini (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) il libretto debitamente compilato, firmato e timbrato dal tutor.